corimpex

Disclaimer

I) - Clausola NO RUSSIA: limitazione all’atto di vendita, fornitura, trasferimento, o esportazione o riesportazione in Russia.

  1.  Corimpex S.r.l. dichiara di non vendere, fornire, trasferire, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente in Russia o per uso in Russia la merce oggetto del proprio traffico commerciale che rientra nel campo di applicazione dell’art. 12 octies del Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii..
  2. Corimpex S.r.l., in osservanza della norma di cui all’art. 12 octies del Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii., con il presente disclaimer vieta esplicitamente ai suoi Clienti la riesportazione diretta e/o indiretta in Russia o per uso in Russia di tutti i beni espressamente indicati dalla suddetta norma di cui al Reg. UE n. 833/2014 (id est beni o tecnologie, armi da fuoco e munizioni, et cetera).
  3. Il Cliente si impegna a:
    – rispettare il divieto di cui al punto 2;
    – garantire che l’art. 12 octies del Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii. venga rispettato anche da parti terze (inclusi i possibili rivenditori);
    – creare e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio che permetta di rilevare eventuali comportamenti tenuti da parte di terzi (inclusi i rivenditori) in violazione dell’art. 12 octies del Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii.;
    – assumersi la responsabilità di eventuali azioni dolose o colpose commesse in elusione diretta o indiretta della norma di cui all’art. 12 octies del Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii.;
    – informare immediatamente e senza ritardo Corimpex S.r.l. di eventuali violazioni dell’art. 12 octies del Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii. commesse da parte sua e/o di terzi;
    – mettere a disposizione di Corimpex S.r.l., entro 2 settimane dalla richiesta scritta da parte di quest’ultimo (Corimpex S.r.l.), tutte le informazioni utili relative al rispetto della norma di cui all’art. 12 octies del Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii..
  4. Se il Cliente non rispetta la norma di cui all’art. 12 octies del Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii. Corimpex S.r.l.:
    – può richiedere al Cliente di agire per rimediare prontamente alle suddette violazioni;
    – può risolvere immediatamente e senza ritardo il contratto di fornitura/conferma ordine impianti/ricambi mediante apposita comunicazione scritta da trasmettere all’acquirente per mezzo di r.a.r., corriere o p.e.c., fatti in ogni caso salvi tutti gli altri diritti spettanti a Corimpex S.r.l. già concordati e sottoscritti dalle parti nel presente disclaimer ed altresì sanciti nel contratto di fornitura/conferma ordine impianti/ricambi, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto della vigente normativa in materia di contratti;
    – può richiedere una penale pari al 30% del valore totale del contratto di fornitura/conferma ordine impianti/ricambi, fermo restando il diritto di Corimpex S.r.l. di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito;
    – deve informare tempestivamente, non appena ne viene a conoscenza, l’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilito della/e predetta/e violazione/i.
  5. Ciascuna parte (Corimpex S.r.l. e Cliente) è direttamente responsabile esclusivamente delle proprie azioni in ordine al rispetto della vigente normativa europea in materia di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo dei suddetti beni, in osservanza dell’art. 12 octies (clausola No Russia) e comunque di tutte le limitazioni previste dal vigente Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii..

II) - Clausola NO BIELORUSSIA: limitazione all’atto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o riesportazione in Bielorussia.

  1.  Corimpex S.r.l., in ossequio alla norma di cui all’art. 8 octies del Reg. UE n. 765/2006 e ss.mm.ii., con il presente disclaimer vieta esplicitamente e direttamente ai suoi Clienti la riesportazione diretta e/o indiretta in Bielorussia e per uso in Bielorussia di tutti i beni espressamente indicati nella suddetta norma.
  2. Il Cliente si impegna a:
    – rispettare il divieto di cui al punto 1;
    – garantire che l’art. 8 octies del Reg. UE n. 765/2006 e ss.mm.ii. venga rispettato anche da parti terze (inclusi i possibili rivenditori);
    – creare e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio che permetta di rilevare eventuali comportamenti tenuti da parte di terzi (inclusi i rivenditori) in violazione dell’art. 8 octies del Reg. UE n. 765/2006 e ss.mm.ii.;
    – assumersi la responsabilità di eventuali azioni dolose o colpose commesse in elusione diretta o indiretta della norma di cui all’art. 8 octies del Reg. UE n. 765/2006 e ss.mm.ii.;
    – informare immediatamente e senza ritardo Corimpex S.r.l. di eventuali violazioni dell’art. 8 octies del Reg. UE n. 765/2006 e ss.mm.ii. commesse da parte sua e/o di terzi;
    – mettere a disposizione di Corimpex S.r.l., entro 2 settimane dalla richiesta scritta da parte di quest’ultimo (Corimpex S.r.l.), tutte le informazioni utili relative al rispetto della norma di cui all’art. 8 octies del Reg. UE 765/2006 e ss.mm.ii..
  3. Se il Cliente non rispetta la norma di cui all’art. 8 octies del Reg. UE n. 765/2006 e ss.mm.ii. Corimpex S.r.l.:
    – può richiedere al Cliente di agire per rimediare prontamente alle suddette violazioni;
    – può risolvere immediatamente e senza ritardo il contratto di fornitura/conferma ordine impianti/ricambi mediante apposita comunicazione scritta da trasmettere all’acquirente per mezzo di r.a.r., corriere o p.e.c., fatti in ogni caso salvi tutti gli altri diritti spettanti a Corimpex S.r.l. già concordati e sottoscritti dalle parti (Corimpex S.r.l. e Cliente) nel presente disclaimer ed altresì sanciti nel relativo contratto di fornitura/conferma ordine impianti/ricambi, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto della vigente normativa in materia di contratti;
    – può richiedere una penale pari al 30% del valore totale del contratto di fornitura/conferma ordine impianti/ricambi, fermo restando il diritto di Corimpex S.r.l. di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito;
    – deve informare tempestivamente, non appena ne viene a conoscenza, l’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilito della/e predetta/e violazione/i.
  4. Ciascuna parte (Corimpex S.r.l. e Cliente) è direttamente responsabile esclusivamente delle proprie azioni in ordine al rispetto della vigente normativa europea in materia di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo dei suddetti beni, in osservanza dell’art. 8 octies (clausola No Belarus) e comunque di tutte le limitazioni previste dal Reg. UE n. 765/2006 e ss.mm.ii..

III) - Clausola ex art. 12 OCTIES BIS Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii..

  1.  Ai sensi dell’art. 12 octies bis del Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii., Corimpex S.r.l. vieta al Cliente di utilizzare i diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o altre informazioni in ordine ai prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’allegato XL del suindicato Regolamento UE che sono destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione, diretti o indiretti, in Russia o ad un uso in Russia.
  2. Il Cliente si impegna, a sua volta, ad imporre il medesimo divieto di cui al punto 1 ad eventuali sublicenziatari di tali diritti di proprietà intellettuale o del segreto commerciale.
  3. In caso di violazione, Corimpex S.r.l. può chiedere al Cliente di agire per rimediare prontamente alle violazioni; può risolvere immediatamente e senza ritardo la fornitura della merce concordata; può richiedere una penale pari al 30% del valore totale della medesima fornitura, fermo restando il diritto di Corimpex S.r.l. di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito; deve informare tempestivamente l’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilito della/e predetta/e violazione/i.

IV) - Clausola ex art. 3 OCTIES Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii..

Corimpex S.r.l. conosce e rispetta l’art. 3 octies del Reg. UE n. 833/2014 e ss.mm.ii. e dichiara di non importare nell’Unione Europea, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici indicati nella suddetta norma se sono originari della Russia o sono stati esportati dalla Russia e di non acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici indicati nella suddetta norma se situati in Bielorussia o originari della Bielorussia.

V) - Clausola verso i paesi sottoposti a restrizioni e/o embargo dall’UE.

Corimpex S.r.l. conosce e rispetta tutte le restrizioni (compreso l’embargo) che l’UE sancisce nei confronti di determinati Paesi verso i quali il commercio di Corimpex S.r.l può entrare in contatto direttamente o indirettamente (id est Iran, Siria, Corea del Nord, Venezuela, Ucraina – Donetsk e Luhansk -, et cetera)
Ciascuna parte (Corimpex S.r.l. e Cliente) risponde in via esclusiva delle proprie azioni in ordine al rispetto della vigente normativa europea in materia di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo sottoposto ad embargo o comunque interessato da restrizioni previste dall’UE.

VI) - Clausola Due Diligence

Il Cliente si impegna ad implementare e mantenere un sistema strutturato di gestione dei rischi che gli consenta di operare con coscienza, prudenza e diligenza nel rispetto della normativa dell’UE e delle singole normative nazionali applicabili, osservando procedure di due diligence rafforzata (che includano verifiche strategiche e commerciali, finanziarie e creditizie, ambientali e di sostenibilità, contabili e fiscali, di compliance normativa, et cetera).
Il Cliente, in ossequio ad obblighi di diligenza dallo stesso preventivamente individuati ed agli standard di diligenza professionale qualificata, si accerta delle effettive idonee condizioni in ambito doganale, amministrativo e pratico di fattibilità dell’esportazione e dell’importazione mediante la creazione di un proprio sistema di gestione dei rischi (comprensivo di controlli regolari, previsione di misure di riparazione, di archivi documentali, et cetera) evitando, o eventualmente gestendo, il verificarsi di elementi e profili di criticità che possono compromettere il buon esito delle operazioni stesse in ogni loro fase.