Condizioni generali di acquisto

Fatto salvo quanto eventualmente e diversamente pattuito nelle Condizioni particolari riportate per iscritto nell’ordine, valgono le seguenti condizioni generali di fornitura:

Art. 1 INFORMAZIONI GENERALI

Il contratto è costituito, nel suo insieme, dai seguenti documenti contrattuali: l’ordine; le condizioni generali di fornitura; documenti tecnici, quali indicati nell’ordine.

Detti documenti revocano e sostituiscono qualsiasi precedente puntualizzazione e/o accordo in merito a quanto oggetto del Contratto stesso e si intendono accettati in ogni loro parte, ed incondizionatamente dal Fornitore.

Art. 2 MODIFICHE

Ogni modifica del Contratto si intenderà valida solo se confermata per iscritto dal Committente.

Art. 3 PREZZI

Tutte le prestazioni, materiali e accessori necessari per la corretta esecuzione della Fornitura si intendono compresi nel prezzo dell’Ordine, al netto dell’IVA, salvo diversa pattuizione espressa nel testo dell’Ordine e/o nei documenti tecnici.

Al Fornitore compete la fornitura di tutti quei particolari ed accessori, anche se non espressamente citati, necessari al perfetto funzionamento in esercizio industriale della Fornitura, secondo gli scopi cui è destinata, scopi che il Fornitore dichiara di conoscere perfettamente. Il prezzo contrattuale comprende ogni e qualsiasi pagamento dovuto a terze persone per impegni assunti direttamente dal Fornitore, ad enti o autorità per obbligazioni conseguenti all’ordine stesso. I prezzi si intendono fissi e invariabili per tutta la durata della fornitura, in considerazione del fatto che nel prezzo concordato il Fornitore ha già tenuto conto e compreso ogni alea futura in materia. Resta quindi escluso ogni ricorso delle Parti agli articoli 1467 e 1664 C.C..

Art. 4 DIVIETO DI CESSIONE

Il Fornitore non potrà cedere il Contratto a terzi.

Tuttavia il Fornitore potrà affidare l’esecuzione di parti della Fornitura, comunque non essenziali per il buon esito del Contratto, a propri sub-fornitori, previo accordo della Committente. L’autorizzazione della Committente a tali sub-forniture non solleverà il Fornitore dalle proprie obbligazioni contrattuali.

In conformità a quanto previsto dal 2°comma dell’art. 1260 C.C., si conviene che il credito derivante dall’Ordine non potrà essere ceduto, neppure a mezzo operazioni di “factoring”. Sulle fatture dovrà essere riportata la dicitura “credito non cedibile”, pena il mancato pagamento nei termini contrattuali.

Art. 5 COLLAUDI

Il Fornitore si impegna a consentire il libero accesso ai suoi uffici tecnici e alle sue officine, durante il normale orario di lavoro, agli ispettori della Committente, o ad incaricati terzi dalla stessa autorizzati ed a fornire agli stessi tutte le informazioni, documentazioni ed assistenza necessarie allo svolgimento del loro incarico.

Parimenti, e allo stesso scopo, gli ispettori/collaudatori della Committente o di terzi dalla stessa autorizzati avranno libero accesso agli uffici e officine degli eventuali sub-fornitori. Il Fornitore dovrà pertanto prevedere tale clausola negli ordini ai propri sub-fornitori.

Il Fornitore fornirà alla Committente, franco di ogni spesa, i Certificati di Collaudo e/o dichiarazione di conformità nonché i certificati di analisi e origine dei materiali che potranno essere richiesti o che, comunque, saranno dovuti per disposizione di legge o dell’Autorità Pubblica.

La Committente, o Terzi dalla stessa autorizzati, avranno il diritto di rifiutare ogni e qualsiasi parte della fornitura che risulti, a loro giudizio, difettosa o inferiore per cattiva qualità dei materiali, manodopera e/o progettazione, a quanto prescritto in Ordine. Le ispezioni, i collaudi o l’accettazione preliminare della Fornitura presso lo stabilimento del Fornitore non solleveranno in alcun modo il Fornitore dalle sue responsabilità riguardo alla qualità dei materiali e della manodopera impiegati.

Art. 6 IMBALLO

Il prezzo della fornitura è comprensivo delle spese tutte relative alle operazioni di imballo. Ogni singola parte della fornitura dovrà essere adeguatamente protetta e imballata – a cura e spese del Fornitore – in modo da preservare il contenuto durante il trasporto e lo stoccaggio. Eventuali danni dovuti a difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale è convenuta franco partenza.

Art. 7 TERMINI DI CONSEGNA – RESA

La data di consegna è quella indicata nell’Ordine ed è intesa essenziale e perentoria nell’interesse della Committente. Per data di consegna si intende la data di messa a disposizione della merce collaudata, imballata e corredata di tutta la documentazione prescritta nel luogo di consegna convenuto. In caso di ritardo nella consegna, la Committente si riserva la facoltà di accettare ugualmente la Fornitura applicando però una penale pari all’1% per ogni settimana (o sua frazione) di ritardo che sarà disposta ad accettare, fino ad un massimo del 10% del valore della fornitura, fatto salvo il maggior danno.

Per le merci per le quali la legislazione vigente richiede certificato di sicurezza, scheda tossicologica, classificazione del tipo di tributo e/o altra analoga documentazione comunque dovuta a sensi di legge, il Fornitore sarà tenuto a consegnarla, nei termini di cui sopra, alla Committente anche se non esplicitata nell’ordine.

Il luogo di consegna è quello indicato nell’Ordine. Le condizioni per la resa della merce al luogo di consegna convenuto, riportate con le seguenti abbreviazioni si intendono:

FPC = franco partenza caricato e stivato. Il Fornitore adempierà all’obbligo di consegna col mettere la merce caricata sul mezzo di trasporto a disposizione della Committente, nell’area del proprio stabilimento e/o magazzino situati nel luogo di consegna convenuto. FDC = franco destino caricato. Il Fornitore adempirà all’obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione della Committente nel luogo di destinazione convenuto sul mezzo di trasporto.

Il Fornitore provvederà, a propria cura e spesa, a trasportare ed assicurare la merce fino al luogo di destinazione convenuto.

La consegna della merce presso il luogo di destinazione convenuto dovrà avvenire tra le ore 8,30 – 12,00 e tra le 14,00 e le 16,30 dei giorni feriali, escluso il sabato.

FDO = franco destino in opera. Il Fornitore avrà le stesse obbligazioni previste per FDC con le seguenti variazioni: scarico della merce ed installazione, o messa in opera, a sua cura e spese.

Ogni spedizione dovrà essere comunicata alla Committente per iscritto con preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 8 DOCUMENTI DI TRASPORTO

Durante il trasporto le merci dovranno essere accompagnate da documento di trasporto redatto in conformità alla normativa vigente riportante l’indicazione di qualità, quantità, peso, imballaggio, marche, numeri, mezzo di spedizione, numero dell’ordine. In assenza del numero d’ordine il materiale non verrà accettato. Inoltre il documento di trasporto dovrà sempre indicare se la Fornitura è in conto o a saldo.

Art. 9 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le obbligazioni contrattuali delle Parti potranno essere prorogate ove insorgessero i seguenti eventi considerati cause di forza maggiore: calamità naturali, guerre, rivoluzioni e scioperi a carattere nazionale. In presenza di un tale evento la parte interessata dovrà darne immediata comunicazione all’altra parte, allegando altresì idonea documentazione giustificativa. E’ fatto salvo il diritto di recesso da parte della Committente a sensi del successivo articolo 15.

Art. 10 CONTROLLO

Ad ogni effetto (peso, misure, prescrizioni, ecc.) valgono le risultanze del controllo che la Committente effettuerà al ricevimento della Fornitura. E’ facoltà della Committente rifiutare le merci eccedenti i quantitativi ordinati o non rispondenti alle prescrizioni dell’ordine, anche se queste fossero provvisoriamente trattenute a magazzino. L’eventuale firma di ricevuta della merce da parte del personale della Committente al momento della consegna non vincola in alcun modo il diritto della Committente di rifiutare in tutto o in parte la fornitura e comunque non pregiudica in alcun modo i diritti spettanti a quest’ultima a sensi di contratto e/o di legge.

Art. 11 FATTURE

Dovranno essere trasmesse alla Committente entro il termine stabilito dalla legge citando (oltre alla precisa descrizione della fornitura) il numero dell’ordine nonché il numero o la data del documento di trasporto. Le fatture per prestazioni di servizio potranno essere emesse solo dopo aver ricevuto l’attestazione di conformità dalla Committente. Le fatture dovranno contenere la dicitura: “Credito non cedibile”. I pagamenti verranno effettuati dalla Committente a mezzo bonifico bancario a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, regolarmente predisposta in ogni sua parte, salvo nuove condizioni pattutite.

Art. 12 GARANZIE

Il Fornitore garantisce che la Fornitura sarà rispondente alle caratteristiche tecniche prescritte nei documenti contrattuali, sarà esente da difetti anche occulti e che le lavorazioni saranno eseguite secondo i più recenti ritrovati tecnici. La Fornitura sarà garantita dal Fornitore per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di messa in esercizio della Fornitura, salvo accordi diversi tra le parti. Durante il periodo di garanzia il Fornitore si impegna alla sostituzione immediata e gratuita di tutte quelle parti o complessi che, per qualità di materiale o per difetto di progettazione e/o costruzione o per imperfetto assemblaggio e/o montaggio, si dimostrassero comunque tecnicamente inadatti all’impiego previsto. La denuncia del vizio e/o difetto verrà portata a conoscenza del Fornitore mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, della Committente entro sessanta giorni dall’effettiva e completa scoperta.

La garanzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo sopra indicato, per tutte le parti sostituite, riparate o comunque modificate, a partire dalla data della loro rimessa in esercizio. L’eventuale sostituzione di parti durante il periodo di garanzia avverrà franco luogo di destinazione finale della Fornitura, essendo ogni onere relativo a carico del Fornitore, comprese le spese di manodopera.

Qualora il Fornitore non dovesse adempiere agli obblighi sopra specificati entro un ragionevole periodo di tempo, concordato tra le parti, la Committente avrà il diritto di provvedere alle necessarie sostituzioni e/o riparazioni delle parti difettose, i cui costi, sia dei materiali che della mano d’opera, dovranno essere rimborsati dal Fornitore alla Committente.

Art. 13 RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziali e riservati i dati, i disegni, le informazioni e tutti gli altri elementi che gli verranno forniti dalla Committente per l’espletamento della fornitura, a non farne copia se non autorizzato e a restituire gli stessi e tutte le eventuali copie autorizzate al momento della consegna della fornitura. È assolutamente vietata la diffusione e comunicazione (se non autorizzata dall’azienda) a terzi sia durante che in seguito alla fornitura. Il Fornitore si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.Lgs. 196/2003.

Art. 14 INADEMPIMENTO DEL FORNITORE

Qualora, a giudizio della Committente, il Fornitore non esegua la Fornitura in accordo al Contratto e/o non proceda abbastanza rapidamente da assicurare il completamento della Fornitura entro i termini stabiliti nel Contratto, o qualora detti termini siano già scaduti, e/o si renda responsabile di qualsiasi altra violazione o inadempienza grave, inclusa la mancata consegna nei termini previsti nel Contratto della documentazione tecnica contrattuale, la Committente potrà richiedere per iscritto al Fornitore di porre rimedio alla propria inadempienza entro un termine di sette giorni. Qualora il Fornitore non ottemperi a tale richiesta, la Committente potrà, senza pregiudizio alcuno dei propri diritti e a spese del Fornitore:

  • ritenere risolto in tutto o in parte il Contratto e provvedere direttamente o per mezzo di altri fornitori all’esecuzione di quanto non espletato dal Fornitore;
  • apportare alla Fornitura tutte quelle modifiche, sostituzioni e/o aggiunte necessarie alla corretta esecuzione della stessa;
  • esigere il pagamento delle penali per ritardata consegna.

Art. 15 RECESSO

La Committente avrà il diritto di recesso dal Contratto in tutto o in parte mediante notifica scritta al Fornitore, in qualsiasi momento e per qualunque motivo, anche non dovuto a causa di forza maggiore o a colpa del Fornitore. Al ricevimento di detta notifica, il Fornitore dovrà cessare immediatamente la realizzazione della Fornitura e provvederà affinché i suoi sub-fornitori si comportino nello stesso modo. La Committente rimborserà al Fornitore un importo corrispondente al lavoro eseguito e documentato fino alla data del recesso, escludendo in ogni caso il mancato guadagno. Conseguentemente, il Fornitore garantirà alla Committente il possesso di tutti i materiali già approntati e della documentazione disponibile.

Art. 16 CONTROVERSIE

In caso di controversie nell’esecuzione o nell’interpretazione del presente ordine, sarà competente – in via esclusiva – il Giudice Italiano nel Foro territoriale sito nella sede legale della Committente. La legge che regola il presente ordine è quella italiana.

Art. 17 COMUNICAZIONI

Eventuali comunicazioni da inviarsi nell’ambito del contratto saranno ritualmente effettuate mediante raccomandata a.r. ovvero invio telefax presso la sede legale e/o l’ufficio direzionale della Parte destinataria ovvero tramite posta elettronica.

 

Art. 18 TRACCIABILITA’

La Committente ed il fornitore dichiarano di essere informati in ordine alle disposizioni di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti.

Art. 19 PRIVACY

Ai sensi del GDPR 679/2016 UE, il Fornitore, con l’esecuzione della fornitura si dichiara informato, verbalmente o avendone ricevuto il relativo modulo informativo, sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali comunicati alla Committente.

Art. 20 DURC

Il Fornitore dovrà allegare alla fattura il DURC aggiornato. Tale documento è necessario per procedere al pagamento della stessa.

Le clausole dell’ordine si intendono integralmente accettate, se entro tre giorni dall’invio dello stesso non si ricevono evidenze da parte del fornitore.